Si può abbandonare la Chiesa di Roma, se lo si vuole, ma non ci si può cancellare dal Registro dei Battesimi. “Il Diritto Canonico non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione”.
Questo, in sintesi, il significato della Nota esplicativa del Dicastero per i testi legislativi sul divieto di cancellazioni nel Registro parrocchiale dei battesimi, diffusa nei giorni scorsi. Il Diritto Canonico stabilisce che ogni parrocchia debba avere un proprio Registro dei battesimi, si ricorda nel testo, e ha l’obbligo di custodirlo per l’annotazione del battesimo, che può essere amministrato una sola volta, di altri sacramenti - come la Cresima e l’Ordine Sacro - e altri atti come la celebrazione del sacramento del matrimonio, tutti non reiterabili, o l’adozione, che nella Chiesa “genera un impedimento matrimoniale”. “Non è consentito modificare o cancellare i dati iscritti nel Registro, salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione”, stabilisce la Nota: “Se la Chiesa non avesse queste norme generali sulla obbligatorietà della registrazione del battesimo, non sarebbe possibile alla Chiesa stessa realizzare l’attività sacramentale, in quanto la ricezione valida dei Sacramenti richiede certezza sulla ricezione del battesimo. Un ministro non può consentire la celebrazione di altri sacramenti se non è certificata la ricezione del battesimo”.
La non registrazione dell’effettiva ricezione della Cresima, dell’Ordine Sacro, della celebrazione del matrimonio, della professione religiosa, del cambiamento di rito, e dell’adozione “impedirebbe la normale e semplice amministrazione dei sacramenti nella Chiesa”. Il Registro di Battesimo, si precisa inoltre nella Nota, “non è una lista di membri, bensì una registrazione dei battesimi che hanno avuto luogo: non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa”, perché “i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa”.
“Non è possibile battezzare chi è già battezzato, poiché detta azione sarebbe semplicemente nulla dal punto di vista sacramentale”, si ribadisce nella Nota: “per la registrazione degli atti occorre aver notizia certa del fatto avvenuto”, ed è per questo che ai fini della registrazione sono necessari i testimoni.